L’anno scorso ha visto molti sviluppi nel contesto del diritto di accesso ai dati personali, soprattutto alla luce delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea in materia.
Uno dei temi più scottanti in questo ambito è stata la questione dell’informazione di un soggetto che esercita il diritto di accesso ai propri dati sui destinatari di tali dati personali. Nella realtà attuale, è difficile immaginare di trattare i dati personali senza condividerli con terze parti, come fornitori di hosting, fornitori di altri servizi informatici o corrieri.
Ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il titolare del trattamento è tenuto a consentire l’accesso ai dati personali trattati all’interessato che ne faccia richiesta. Nell’ambito del diritto di accesso, l’interessato ha il diritto di ottenere informazioni, tra l’altro, sui destinatari o sulle categorie di destinatari dei suoi dati personali.
I responsabili del trattamento dei dati si trovano talvolta di fronte a sfide per quanto riguarda la corretta attuazione di questo obbligo. È necessario fornire informazioni sull’identità di specifici destinatari dei dati, come i nomi di specifici hosting provider, o è sufficiente indicare le categorie di destinatari dei dati?
Ewa Knapinska del nostro team ha affrontato questo tema nell’ultimo numero di “ABI Expert”. Nel suo articolo “Diritto di accesso e destinatari dei dati”, Ewa discute, tra l’altro, la sentenza della CGUE del 12 gennaio 2023 nella causa C-154/21 su questo tema, nonché la versione aggiornata delle linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati dell’1/2022 sull’attuazione del diritto di accesso.
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